La valutazione di indispensabilità dei nuovi mezzi di prova e dei nuovi documenti prodotti in appello trova ancora applicazione

La valutazione di indispensabilità dei nuovi mezzi di prova e dei nuovi documenti prodotti in appello trova ancora applicazione
23 Febbraio 2018: La valutazione di indispensabilità dei nuovi mezzi di prova e dei nuovi documenti prodotti in appello trova ancora applicazione 23 Febbraio 2018

La Legge 7 agosto 2012 n. 134 ha espunto dal codice di procedura civile la valutazione di indispensabilità che la Corte d’Appello era chiamata a fare per decidere se ammettere in appello i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti eventualmente introdotti dalla parte. Tuttavia, in mancanza di un regime intertemporale espressamente previsto dalla novella legislativa, l’art. 345 c.p.c., nella sua formulazione previgente, ha continuato a trovare applicazione nelle cause iniziate prima dell’entrata in vigore della novella legislativa, secondo il principio del “tempus regit processum”. E così è accaduto nel caso affrontato dalla VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2854. Il Tribunale di Roma aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di una società della somma di euro 241.996,82, oltre interessi legali, per la custodia degli automezzi e delle moto sottoposti a sequestro Quest’ultimo era quindi ricorso in Cassazione, deducendo l’erroneità della sentenza di secondo grado in quanto la Corte distrettuale avrebbe escluso dal processo la documentazione depositata senza tuttavia valutarne l’indispensabilità ai sensi dell’art. 345, comma 3 c.p.c., nella sua formulazione precedente alla riforma del 2012, applicabile ratione temporis al caso in esame. I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto accoglibili le censure del ricorrente ed hanno ricordato che “(…) costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3 c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad giudiziario nell’ambito di numerosi procedimenti penali. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte di Appello, che aveva dichiarato l’inammissibilità della documentazione presentata dal Ministero della Giustizia (relativa ad acconti sulle somme richieste, duplicazioni di pagamento e prescrizione di crediti), in quanto la stessa recava la data del 24 marzo 2010, quando era ancora in corso il giudizio di primo grado, e non era stata fornita alcuna prova che l’impossibilità di produrla in precedenza fosse dipesa da causa non imputabile al Ministero stesso.eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margine di dubbio, oppure, provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado” (cfr., in senso conforme: Sezione Unite, sentenza n. 10790/2017). La Corte ha poi puntualizzato che “la valutazione di non indispensabilità della nuova produzione documentale, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull’esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata”. Pertanto, la Corte di Cassazione, ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 345, comma 3 c.p.c. nella sua previgente formulazione, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte territoriale per la valutazione di indispensabilità della nuova produzione documentale, così come prescritta dalla vecchia normativa.

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